26 Dicembre 2025, di Teresa Barone – PMI.it
Per gli amministratori di società vige l’obbligo di comunicare il domicilio digitale, necessario per l’iscrizione al Registro delle Imprese. L’adempimento (di cui al comma 860, articolo 1, della Legge 207/2024, come modificato dall’articolo 13 del Decreto Legge n. 159 del 2025), solo per le società costituite dal 1° gennaio, è fissato al 31 dicembre.
Si tratta di un indirizzo eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) valido ai fini delle comunicazioni digitali aventi valore legale. Si può quindi scegliere di comunicare, in alternativa:
- il proprio domicilio digitale personale;
- lo stesso domicilio digitale personale per le cariche ricoperte in diverse società;
- diversi domicili digitali per le cariche ricoperte in diverse società;
Non è invece possibile comunicare il domicilio digitale di un’altra società o quello riferito ad altro amministratore.
Sono tenute all’obbligo di comunicazione le imprese costituite in forma societaria, chiamando in causa gli amministratori anche se ricoprono la carica non essendo operativi o muniti di delega. Peraltro, l’obbligo dii notifica della PEC per amministratori societari coinvolge anche i liquidatori poiché amministrano la società in liquidazione. Sono tenuti all’adempimento, in via alternativa:
- amministratore unico
- amministratore delegato
- Presidente del Consiglio di amministrazione.
Sono quindi esclusi gli amministratori di società di persone ed i soggetti che ricoprono cariche differenti da quelle sopra citate. Inoltre, poiché per ricadere nella platea dei soggetti obbligati occorrono comunque entrambi i requisiti (ossia attività di impresa e forma societaria) sono anche esclusi: le società che non svolgono attività d’impresa (società di persone STP, STA, società di mutuo soccorso…) ed i consorzi ed enti che, pur svolgendo attività d’impresa, non siano società o non abbiano stipulato contratti di rete.