Dal 1° maggio 2026 nuove regole UE per parrucchieri, estetisti e GDO

29 Aprile 2026, di Teresa Barone – PMI.it

Dal 1° maggio 2026 il mercato dei cosmetici cambia le regole di gioco. Il Regolamento (UE) 2026/78 entra in vigore mettendo al bando una nutrita serie di prodotti cosmetici ritenuti CMR in determinate concentrazioni e forme: non potranno essere né venduti né utilizzati, anche se già in magazzino. La stretta investe l’intera filiera: supermercati, profumerie, saloni di parrucchieri, centri estetici e rivenditori specializzati. Vediamo tutto.

Il Regolamento (UE) 2026/78 e le sostanze CMR nei cosmetici

Le sostanze CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) sono classificate in categorie di rischio in base all’evidenza scientifica disponibile. Il Regolamento 2026/78 agisce su tre ingredienti diffusi nei cosmetici professionali e da banco: argento (CI 77820), Hexyl Salicylate (2-idrossibenzoato di esile) e bifenil-2-olo (o-Phenylphenol). I nuovi divieti sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dal 1° maggio 2026 senza necessità di recepimento nazionale.

Il nuovo regolamento modifica il Regolamento (CE) n. 1223/2009, la normativa quadro europea sui prodotti cosmetici. L’intervento si colloca in un percorso progressivo di riduzione del rischio chimico già avviato con il Regolamento (UE) 2025/877 del maggio 2025, che aveva già aggiornato l’elenco delle sostanze CMR soggette a restrizioni. Più in generale, le novità si inseriscono nel quadro della normativa europea sulla sicurezza dei prodotti, che dal dicembre 2024 impone una responsabilità diretta a tutti gli attori della filiera, dal produttore al distributore.

Argento nei cosmetici: regole per smalti, trucchi e spray

L’argento in forma massiva e nanometrica è stato riclassificato come tossico per la riproduzione (categoria 2) in specifiche forme particellari. Nelle formulazioni cosmetiche viene comunemente usato come colorante minerale per conferire effetti metallici e brillanti ed è presente in smalti per unghie, gel UV, prodotti per ricostruzione e nail art, oltre che in ombretti e lucidalabbra. Il Regolamento ne consente l’impiego esclusivamente entro lo 0,2% nei prodotti per le labbra e negli ombretti. Vietato in tutte le altre categorie in cui normalmente compare:

  • smalti per unghie e gel UV, inclusi i prodotti per ricostruzione e nail art;
  • prodotti spray e aerosol contenenti argento come colorante;
  • qualsiasi altro prodotto diverso da lucidi per labbra e ombretti che superi la soglia dello 0,2%.

Dal 1° maggio 2026, i prodotti non conformi non possono più essere immessi né mantenuti sul mercato, né detenuti dagli operatori professionali per uso sulla clientela.

Hexyl Salicylate nei profumi: limiti differenziati per prodotto

L’Hexyl Salicylate è un profumante sintetico ampiamente presente in fragranze floreali, shampoo, bagnoschiuma e lozioni. Classificato come tossico per la riproduzione (categoria 2), il Regolamento introduce limiti di concentrazione differenziati in base alla tipologia di prodotto:

  • fragranze idroalcoliche, escluse quelle per bambini sotto i 3 anni: fino al 2%;
  • prodotti da risciacquo (shampoo, gel doccia, bagnoschiuma): fino allo 0,5%;
  • prodotti senza risciacquo, cosiddetti leave-on — creme, lozioni, deodoranti: fino allo 0,3%;
  • prodotti per il cavo orale e alcune categorie destinate ai bambini sotto i 3 anni: il limite scende allo 0,1% o la sostanza è vietata.

Il profilo di rischio per questa sostanza varia in modo significativo con l’esposizione cumulata e prolungata: un fattore rilevante per i professionisti che la utilizzano quotidianamente nei trattamenti in salone.

Bifenil-2-olo: concentrazioni ridotte e divieto in prodotti spray

Il bifenil-2-olo (o-Phenylphenol) è un conservante antibatterico usato in shampoo, detergenti, lozioni e prodotti per la cura professionale dei capelli. Il Regolamento ne conferma l’uso entro concentrazioni massime più stringenti, estese anche al suo sale sodico (Sodium o-Phenylphenate), incluso tra i conservanti autorizzati con gli stessi limiti:

  • prodotti da risciacquo: concentrazione combinata (bifenil-2-olo + sale sodico) non superiore allo 0,2%;
  • prodotti senza risciacquo: concentrazione combinata non superiore allo 0,15%.

Il bifenil-2-olo è vietato nei prodotti che possono comportare esposizione inalatoria — aerosol e spray — e in tutti i prodotti per il cavo orale, come dentifrici e collutori. Il Regolamento raccomanda inoltre di evitarne il contatto con gli occhi.

Scorte non conformi: accordi e obblighi di filiera

Il Regolamento non prevede alcun periodo di transizione per le scorte esistenti: dal 1° maggio 2026, i prodotti non conformi non possono più essere venduti né utilizzati, a prescindere dalla data di produzione o acquisto. Sul versante pratico, la normativa lascia aperto un nodo rilevante: non stabilisce se i prodotti fuori specifica debbano essere restituiti al fornitore o smaltiti autonomamente dall’operatore. La questione resta affidata agli accordi contrattuali tra le parti della filiera cosmetica.

I produttori che intendono continuare a commercializzare le linee interessate hanno la possibilità di percorrere la strada della riformulazione: modificare la composizione dei prodotti per rientrare nei nuovi limiti, purché il processo sia completato prima dell’entrata in vigore del Regolamento. Per chi opera nella distribuzione o nella vendita al dettaglio, questa distinzione è rilevante ai fini della gestione dei resi e degli eventuali accordi con i fornitori.

Gli obblighi per esercenti, GDO, parrucchieri ed estetisti

La platea dei soggetti tenuti ad adeguarsi è più ampia di quanto possa sembrare. Il Regolamento si rivolge all’intera catena di distribuzione e utilizzo dei cosmetici, senza distinzioni tra vendita professionale e vendita al pubblico:

  • i centri estetici e i saloni di parrucchieri devono verificare le scorte in magazzino e ritirare i prodotti non conformi prima di utilizzarli nei trattamenti sulla clientela;
  • i rivenditori al dettaglio — farmacie, profumerie, negozi specializzati — non possono tenere in esposizione né vendere prodotti con le sostanze vietate nelle concentrazioni proibite;
  • la grande distribuzione organizzata (GDO) è soggetta agli stessi obblighi: smalti, gel per unghie, profumi e detergenti fuori specifica devono essere ritirati dagli scaffali entro il 1° maggio.

Le sanzioni in caso di inadempimento possono essere pecuniarie o, nei casi più gravi, comportare la sospensione dell’attività. Il Regolamento, direttamente applicabile in tutti gli Stati UE senza passaggi nazionali intermedi, non lascia margini sul calendario di adeguamento: chi ancora detiene i prodotti vietati dal 2 maggio in poi è esposto a contestazioni.