Bonus autotrasporto entro il 15 settembre, rifinanziamento entro fine mese

10 Settembre 2026, di Barbara Weisz – PMI.it

Il bonus carburanti autotrasporto si chiede sulla piattaforma ADM entro le 23:59 del 15 settembre, mentre il rifinanziamento da 11,4 milioni di euro arriva con la conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, attesa entro fine mese. Il credito d’imposta copre fino al 70% della maggiore spesa per il gasolio sostenuta da marzo ad agosto 2026, su uno stanziamento oggi di 386,2 milioni di euro. La nota del MIT dell’8 settembre che annuncia i nuovi fondi non modifica il termine delle domande. Nella stessa finestra presentano istanza anche le imprese di trasporto persone con autobus e quelle di noleggio con conducente, ammesse dalla legge 25 giugno 2026, n. 113.

In sintesi:

  • l’istanza si presenta sulla piattaforma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dal 1° al 15 settembre 2026, secondo il decreto della Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto n. 301 del 28 agosto 2026;
  • il prezzo di riferimento rilevato dal MASE per febbraio 2026 è 1,39415 euro al litro al netto dell’IVA, pari a 1,70087 euro IVA inclusa;
  • lo stanziamento indicato dal Ministero è di 386,2 milioni di euro, condivisi tra trasporto merci e trasporto persone, e salirebbe a 397,6 milioni con la conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, attesa entro il 25 settembre;
  • l’accesso è per le imprese con posizione attiva nel Registro elettronico nazionale al 31 luglio 2026, mentre l’autotrasporto di merci in conto proprio è escluso;
  • l’erogazione è subordinata all’entrata in vigore del decreto interministeriale MIT-MEF-MASE del 26 agosto 2026, ancora in corso di registrazione, e le istanze presentate prima non impegnano l’Amministrazione.

Chi rientra nel credito d’imposta sul gasolio

Il credito d’imposta sul gasolio spetta alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano, con veicoli Euro V ed Euro VI, le attività di trasporto indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 3), e lettera b), del Testo unico delle accise (dlgs 504/1995), oltre alle imprese di noleggio di autobus con conducente disciplinate dalla legge 218/2003. La platea è quella fissata dall’articolo 2 del decreto direttoriale n. 301 del 28 agosto 2026.

La misura fa parte del pacchetto di crediti d’imposta contro il caro carburanti riconosciuti alle imprese per il rialzo del gasolio legato alla crisi dello Stretto di Hormuz. Sono escluse le aziende già in difficoltà nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, con la deroga prevista per micro e piccole imprese non soggette a procedure concorsuali e che non hanno ricevuto aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione.

Il trasporto di merci in conto proprio non ha diritto al ristoro. La Commissione europea, nei paragrafi 38 e 55 della decisione C(2026) 5271 final del 27 luglio 2026, ha circoscritto il beneficio alle imprese che svolgono come attività principale il trasporto su strada, e il Ministero ha confermato l’esclusione nelle risposte pubblicate insieme al comunicato di apertura.

Accedono alla piattaforma le imprese con posizione attiva nel Registro elettronico nazionale alla data del 31 luglio 2026. Chi ha operato tra il 1° marzo e il 31 agosto 2026 senza risultare attivo a quella data ottiene l’abilitazione scrivendo all’assistenza SOGEI, e la stessa strada vale per le imprese estere con stabile organizzazione in Italia non iscritte al REN, che indicano ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, sede italiana e generalità della persona incaricata.

Beneficiari del credito sul gasolioRiferimento normativo
Imprese di autotrasporto merci per conto di terzi con veicoli N di massa pari o superiore a 7,5 tonnellateart. 24-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 3), dlgs 504/1995
Imprese di trasporto persone con autobus M2 ed M3, compresi enti pubblici e imprese pubbliche locali e autoservizi regionali, locali e comunitariart. 24-ter, comma 2, lettera b), dlgs 504/1995
Imprese di noleggio di autobus con conducentelegge 11 agosto 2003, n. 218

Le soglie di massa e le classi Euro ammesse

Il beneficio riguarda i veicoli di categoria N con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e gli autobus di categoria M2 ed M3 adibiti a uso di terzi, tutti in classe ambientale Euro V ed Euro VI. Le indicazioni ministeriali sulla compilazione dell’istanza escludono autocarri da 3,5 tonnellate, minibus da nove posti e mezzi di classe Euro IV o inferiore.

Il vincolo ambientale lega l’aiuto sul carburante alle flotte a minori emissioni, in linea con la logica già seguita per il gasolio commerciale professionale. Nel conteggio dei litri ammessi rientra anche l’HVO acquistato per i mezzi agevolati.

La piattaforma propone l’elenco delle targhe dei veicoli in disponibilità dell’impresa alla data del 31 luglio 2026, e l’impresa seleziona quelle per cui ha acquistato il gasolio. Le targhe di mezzi ammessi assenti dall’elenco si inseriscono manualmente. Rimorchi e semirimorchi non compaiono, perché il ristoro riguarda i soli veicoli a motore.

Il calcolo del credito e i mesi agevolati

La base di calcolo è il differenziale di prezzo rispetto a febbraio 2026, applicato ai litri effettivamente acquistati e documentati in fattura. L’articolo 3 del decreto direttoriale fissa la misura massima al 70% della maggiore spesa sostenuta rispetto al costo che l’impresa avrebbe affrontato acquistando gli stessi quantitativi al prezzo medio rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Il prezzo di riferimento ha due facce numeriche che generano confusione. Il valore rilevato dal MASE per febbraio 2026 è 1,39415 euro al litro al netto dell’IVA, che corrisponde a 1,70087 euro al litro IVA inclusa. Il confronto va fatto sempre tra grandezze omogenee, perché la piattaforma lavora su importi al netto dell’imposta.

Il tetto del 70% riprende il limite ammesso dalla comunicazione della Commissione europea C(2026) 2593 del 5 maggio 2026, il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato legato alla crisi mediorientale, che rende la misura compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La misura è stata notificata il 17 giugno 2026 con il numero SA.123830 e la Commissione non ha sollevato obiezioni con la decisione C(2026) 5271 final del 27 luglio 2026.

Il periodo agevolato copre i sei mesi da marzo ad agosto 2026. L’articolo 3 del decreto direttoriale riporta per errore materiale un riferimento a quattro mesi nella formula, mentre il comunicato di apertura, il modulo di istanza e le sei caselle mensili della piattaforma confermano l’arco marzo-agosto.

La piattaforma calcola l’importo in automatico applicando la formula pubblicata dal Ministero: 0,70 × [(totale della colonna D del file fatture, al netto dell’IVA) − (totale dei litri acquistati nei sei mesi × 1,39415)]. Il valore 1,39415 è il risultato di 1,70087 diviso 1,22, e riporta il prezzo di riferimento al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Il credito si aggiunge al taglio delle accise, che agisce subito e per tutti sul prezzo alla pompa, mentre il credito d’imposta riconosce a posteriori, su domanda e dopo istruttoria, una quota dell’extra-costo sostenuto rispetto a febbraio.

Importi del credito spettante

Tradotta in euro per litro, la formula restituisce un beneficio che cresce con il prezzo medio pagato e si azzera quando quel prezzo scende a 1,70087 euro IVA inclusa. Un’impresa che ha rifornito in media a 1,90 euro al litro recupera circa 11,4 centesimi per litro, a 2 euro il recupero sale a circa 17,2 centesimi.

Prezzo medio pagato al litro (IVA inclusa)Credito d’imposta per litro
1,75 euro2,8 centesimi
1,80 euro5,7 centesimi
1,85 euro8,6 centesimi
1,90 euro11,4 centesimi
1,95 euro14,3 centesimi
2,00 euro17,2 centesimi

Ad esempio, su una flotta che ha acquistato 60.000 litri da marzo ad agosto a un prezzo medio di 1,92 euro al litro, per un totale di 115.200 euro documentati in fattura, il credito teorico si attesta intorno a 7.544 euro. L’importo effettivo può ridursi in caso di riparametrazione, che scatta quando la somma delle richieste accolte supera i 386,2 milioni disponibili, soglia che l’emendamento al DL 133 porterebbe a 397,6 milioni.

Le imprese che hanno acquistato a valori medi inferiori a quelli di febbraio non maturano alcun credito, pur avendo sostenuto la spesa. Verificare il prezzo medio effettivo prima di preparare il fascicolo evita lavoro inutile.

Altri 11,4 milioni per il bonus con la conversione del DL 133

Il Governo aumenta di 11,4 milioni di euro per il 2026 l’autorizzazione di spesa del credito d’imposta sul gasolio, con un emendamento al decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, all’esame della commissione Finanze della Camera. La nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’8 settembre 2026 riferisce l’incremento alla stessa misura già aperta sulla piattaforma ADM, per le imprese di autotrasporto e di trasporto passeggeri con autobus Euro V ed Euro VI, e con l’approvazione la dotazione complessiva salirebbe da 386,2 a 397,6 milioni di euro.

Le risorse aggiuntive diventano efficaci con la legge di conversione. Il DL 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 27 luglio 2026, è in vigore dal 28 luglio e ha già esteso il credito agli acquisti di luglio, mentre ai sensi dell’art. 15, comma 5, della L. n. 400/1988 le modifiche introdotte in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della legge. Il termine per convertire il decreto scade il 25 settembre, dieci giorni dopo la chiusura della piattaforma, che accoglie le istanze sul plafond di 386,2 milioni già stanziato.

La nota ministeriale rinvia l’accesso al bonus a un’apposita piattaforma dopo la conversione, senza indicare se le somme aggiuntive andranno alle istanze presentate entro il 15 settembre, riducendo l’eventuale riparametrazione, oppure a una riapertura delle domande. La finestra delle 23:59 del 15 settembre fissata dal decreto direttoriale n. 301 è l’unica oggi definita, e le imprese che rinviano l’istanza in attesa dei nuovi fondi rischiano di perdere il credito maturato da marzo ad agosto.

Domande su piattaforma ADM

L’istanza si presenta esclusivamente per via telematica sulla piattaforma realizzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’indirizzo creditocarburantetrasporto.adm.gov.it, aperta fino alle 23:59 del 15 settembre 2026. Ogni impresa trasmette una sola domanda.

La piattaforma avverte che l’erogazione del ristoro è subordinata all’entrata in vigore del decreto interministeriale MIT-MEF-MASE di attuazione, e che le istanze trasmesse in carenza di quel presupposto non impegnano in alcun modo l’Amministrazione. Il decreto di modifica del 26 agosto 2026 è stato inviato alla Corte dei conti il 27 agosto e la registrazione è in corso, quindi la finestra di quindici giorni si apre su una base normativa da perfezionare.

L’accesso avviene con SPID o Carta d’identità elettronica del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante. La delega non è ammessa nella fase di autenticazione e abilitazione, mentre dopo la registrazione il soggetto autorizzato può indicare una o più persone fisiche incaricate di inserire i dati e inviare l’istanza. Una società terza non può essere incaricata come tale, e l’associazione di categoria opera indicando il codice fiscale di una persona fisica al suo interno.

Il legale rappresentante privo di SPID e CIE, condizione che il comunicato riferisce ai cittadini stranieri, ottiene l’abilitazione scrivendo all’help desk SOGEI all’indirizzo assistenza-creditogasolio@sogei.it. Le risposte ministeriali chiedono di allegare una delega a una persona fisica dotata di identità digitale, firmata digitalmente oppure con firma olografa accompagnata dal documento di identità.

L’ordine di invio non incide sull’importo, perché in caso di richieste eccedenti lo stanziamento gli importi vengono riparametrati per tutti. Incide invece sui tempi di erogazione: il Ministero concede il credito con più decreti direttoriali seguendo l’ordine di invio delle istanze accolte. Chi annulla un’istanza già presa in carico e ne invia una nuova assume la posizione dell’ultimo invio, e con il termine di compensazione fissato al 31 dicembre la coda ha un effetto sulla cassa.

La modifica di un’istanza già inviata non è possibile. Per aggiungere una fattura dimenticata occorre annullare l’istanza dall’area Gestione richiesta e trasmetterne una nuova con il file aggiornato, sempre entro il 15 settembre. Dopo la chiusura della piattaforma l’area consente la sola consultazione dello stato dell’istanza, che assume i valori presa in carico, respinta o richiesta accolta.

I documenti per la domanda

L’inserimento dell’istanza avviene in quattro fasi: selezione delle targhe, dichiarazione di veridicità, indicazione dei litri mese per mese e caricamento del file fatture. Il materiale da preparare è quindi il seguente:

  • il totale dei litri di gasolio acquistati, compreso l’HVO, distinto per ciascuno dei sei mesi agevolati e riferito ai soli veicoli ammessi;
  • l’elenco delle targhe dei mezzi interessati, che la piattaforma propone in base alla disponibilità risultante al 31 luglio 2026 e che l’impresa può integrare manualmente;
  • il file Excel delle fatture compilato secondo il modello ministeriale, che va caricato nel formato xlsx e conservando il nome File_fatture con cui è stato scaricato.

Il modello, il comunicato di apertura e il decreto direttoriale sono pubblicati nella pagina MIT sulla piattaforma del credito d’imposta, insieme alle FAQ (risposte ufficiali) sulle casistiche di compilazione. Il file è scaricabile anche dalla home page della piattaforma, con tracciato letto in automatico.

Il file fatture, caso per caso

Il file fatture ha cinque colonne e ogni riga corrisponde a una fattura: in A il riferimento del documento, in B la sigla CARB o NOCARB a seconda che la fattura riporti o meno la targa dei veicoli riforniti, in C il totale della fattura al netto dell’IVA, in D la sola quota di gasolio dei veicoli ammessi sempre al netto dell’IVA, in E il codice a due lettere del Paese del soggetto emittente. Il totale della colonna D lo calcola la piattaforma.

CasisticaCome compilare il file fatture
Fattura elettronica italiana con targhe indicateIn A l’identificativo SDI reperibile nel file metadati, in B la sigla CARB, in C il totale netto, in D la quota di gasolio dei mezzi ammessi, in E il codice IT
Fattura senza targhe, per esempio cisterna aziendale o canoni di gestioneIn B la sigla NOCARB, in C il totale netto della fattura e in D il solo gasolio destinato ai veicoli ammessi
Pagamento con carta nettingIn A il numero di fattura preceduto dal suffisso net-, in E il codice del Paese dove ha sede chi emette la fattura, a prescindere dal Paese di rifornimento. Se la fattura netting transita per lo SDI, in A va l’identificativo SDI
Acquisto presso fornitore esteroIn A il riferimento completo della fattura seguito dal segno meno e dalla partita IVA del fornitore senza il codice Paese, che va in E; gli zeri iniziali si conservano e i caratteri speciali si sostituiscono con il segno più
Nota di credito ricevuta dal fornitoreIn A, B e C i dati della fattura di addebito, in D l’importo netto del carburante rimborsabile già decurtato dell’importo netto della nota di credito
Fattura con litri pagati sopra e sotto il prezzo di riferimentoLa fattura va inserita, e in D si riportano soltanto i costi dei litri acquistati a prezzo superiore al riferimento di febbraio
Fattura interamente sotto il prezzo di riferimentoLa fattura non va inserita nel file
Fornitore con partita IVA svizzeraLa fattura non va inserita. Se la partita IVA del fornitore effettivo appartiene a uno Stato UE, la fattura rientra

Alcune esclusioni ricorrono spesso nelle flotte:

  • il gasolio per i gruppi frigoriferi installati sui semirimorchi, perché il ristoro copre la sola trazione dei veicoli;
  • i mezzi con targa jolly, non ammissibili anche quando la fattura che li cita è classificata CARB;
  • i rimorchi e i semirimorchi, assenti dall’elenco targhe proposto dalla piattaforma;
  • le fatture emesse a marzo per rifornimenti effettuati a febbraio 2026, mentre quelle emesse a settembre per rifornimenti di agosto sono ammesse, perché rileva la data dell’acquisto e non quella del documento.

Sull’esclusione delle fatture sotto soglia si apre una questione che i documenti ministeriali tuttavia non sciolgono, e che ha un effetto rilevante sull’importo. Le istruzioni dicono di lasciare fuori dal file le fatture con prezzo al litro inferiore al riferimento di febbraio, senza però chiarire se i litri di quelle stesse fatture vadano comunque dichiarati nelle sei caselle mensili.

La differenza di compilazione si vede con un caso. Un’impresa acquista 60.000 litri, di cui 50.000 a 1,92 euro IVA inclusa e 10.000 a 1,60 euro, quindi sotto il riferimento. Escluse le fatture della seconda tranche, la colonna D somma 78.688,52 euro netti. Dichiarando 50.000 litri il credito teorico è di circa 6.287 euro. Dichiarando tutti i 60.000 litri il termine sottratto sale a 83.649 euro e il credito si azzera, pur avendo l’impresa sostenuto una spesa maggiore rispetto a febbraio su cinquantamila litri.

In assenza di una risposta ufficiale, la strada più prudente è quella di chiedere conferma all’help desk SOGEI e conservare il criterio adottato insieme alle fatture, perché l’articolo 9 del decreto direttoriale prevede verifiche a campione anche dopo l’erogazione, con richiesta delle fatture indicate nel file.

Utilizzo in compensazione entro il 31 dicembre

Il credito d’imposta si utilizza esclusivamente in compensazione con modello F24 trasmesso attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2026 e a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati da parte del Ministero. Le imprese lo vedono nel cassetto fiscale, nella sezione crediti agevolativi, e prima di quel momento non possono usarlo.

Non si applicano gli ordinari limiti annuali alle compensazioni previsti dalla legge 244/2007 e dalla legge 388/2000. Il contributo non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto degli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Il cumulo con il rimborso delle accise sullo stesso gasolio è ammesso, e la piattaforma calcola l’importo a prescindere da quanto già rimborsato. Il decreto direttoriale pone due limiti: la somma delle agevolazioni non supera il costo sostenuto, e per gli aiuti concessi nell’ambito del quadro temporaneo europeo il totale fruibile non supera il 70% della maggiore spesa.

decreti di concessione arrivano dopo le verifiche antimafia, quelle sull’impresa in difficoltà e la registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato, e possono essere emanati solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale MIT-MEF-MASE del 26 agosto 2026, n. 183. La sequenza comprime i tempi di cassa, e chi ottiene il riconoscimento a ridosso di fine anno ha pochi versamenti disponibili su cui assorbire l’intero importo.

In caso di ristoro non spettante il Ministero revoca il decreto di concessione in autotutela e chiede la restituzione. Senza restituzione entro sessanta giorni scatta il recupero del credito indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni.

Trasporto persone e noleggio autobus nella stessa finestra

Le imprese di trasporto persone con autobus e quelle di noleggio con conducente presentano istanza nella stessa finestra e con la stessa procedura del trasporto merci. L’apertura alla loro platea è arrivata con l’articolo 1-novies della legge 25 giugno 2026, n. 113, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026, che ha modificato l’articolo 3 del dl 33/2026, e le regole di dettaglio sono state estese dal decreto interministeriale del 26 agosto 2026.

I veicoli ammessi sono gli autobus M2 ed M3 adibiti a uso di terzi in classe Euro V ed Euro VI, con lo stesso meccanismo di calcolo applicato al trasporto merci. Un autobus preso a noleggio da due imprese diverse nel periodo agevolato compare nell’elenco targhe di entrambe, ciascuna per il proprio periodo, oppure viene inserito manualmente.

Lo stanziamento da 386,2 milioni di euro, che salirebbe a 397,6 milioni con la conversione del DL 133, è condiviso tra merci e persone. L’ampliamento della platea a parità di risorse abbassa la quota potenziale di ciascun beneficiario nell’ipotesi di riparametrazione, che scatta quando la somma degli importi concedibili supera il limite di spesa.